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Videosorveglianza urbana: il Garante sanziona il Comune per riprese abusive di abitazioni

Il provvedimento n. 636 del 23 settembre 2026 censura la mancanza di base giuridica, l’inquadratura di spazi domestici e il mascheramento adottato solo dopo il reclamo.

Cosa ha deciso il Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato con quattromila euro il Comune di Arvier, ente valdostano di circa ottocento abitanti, per violazioni nella gestione dell’impianto di videosorveglianza urbana attivo dal 2011-2012. L’Autorità ha accertato l’assenza di una base giuridica puntuale rispetto alle molteplici finalità perseguite, l’inquadratura di finestre, balconi e portefinestre di un’abitazione privata, un’informativa resa mediante cartellonistica generica e una valutazione d’impatto insufficiente. Il nucleo del provvedimento risiede non nella misura pecuniaria, contenuta, bensì nel programma di rimedi imposto, che equivale a una rifondazione dell’intero impianto documentale e tecnico.

L’accertamento è scaturito dal reclamo di una cittadina che lamentava la ripresa della propria abitazione, ma si è poi esteso all’organizzazione complessiva del sistema. Tale dinamica — in cui il reclamo individuale funge da innesco per un accertamento sistematico — è ricorrente nella casistica del Garante sulla videosorveglianza urbana.

La base giuridica frammentata

L’impianto perseguiva quattro o più finalità eterogenee — controllo della viabilità e dei parcheggi, lettura delle targhe, tutela ambientale, protezione civile — senza che il Comune avesse individuato una chiara e adeguata base giuridica per ciascuna. Si configura così una violazione del principio di limitazione della finalità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679, e dell’articolo 6, paragrafo 3, che richiede una norma di rango legislativo o regolamentare a sorreggio di ogni trattamento effettuato per compito di interesse pubblico.

Questo errore metodologico — la cosiddetta “finalità cumulativa indistinta” — rappresenta il difetto più frequente negli impianti di videosorveglianza pubblica stratificati nel tempo. Il metodo corretto richiede una ricostruzione analitica per finalità: per ciascun obiettivo occorre individuare la norma attributiva del compito, verificare la necessità del mezzo video e determinare il tempo di conservazione proporzionato.

L’ingerenza nella sfera domestica

L’inquadratura di finestre, balconi e portefinestre dell’abitazione della reclamante non superava il test di proporzionalità, poiché nessuna delle finalità dichiarate richiedeva la ripresa di uno spazio privato. La ripresa della facciata abitativa tratta dati eccedenti rispetto alle finalità legittime, configurando un trattamento privo di necessità e dunque illecito nella sua estensione. Inoltre l’ingerenza nella sfera domestica gode di una tutela rafforzata tanto nell’ordinamento costituzionale italiano, articolo 14 della Costituzione, quanto in quello convenzionale, articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La sola consapevolezza di essere potenzialmente ripresi mentre ci si affaccia alla propria finestra produce nei residenti un effetto di condizionamento comportamentale noto come “chilling effect”: il cittadino modifica le proprie abitudini e percepisce la casa come uno spazio non più integralmente sottratto allo sguardo pubblico. Questo pregiudizio si produce a prescindere dall’effettiva visione delle immagini.

Cosa devono fare le imprese

Ogni titolare pubblico o privato che gestisca impianti di videosorveglianza deve condurre una ricognizione censuaria del parco installato, verificare sul campo il campo visivo reale di ogni telecamera acquisendo screenshot della ripresa effettiva, e ricostruire analiticamente la base giuridica per singola finalità. Laddove le finalità divergano significativamente, la buona prassi suggerisce la segmentazione tecnica e autorizzativa dei flussi, con oscuramento in configurazione di ogni porzione di campo visivo che ricada su proprietà di terzi o su spazi abitative.

Occorre predisporre o revisionare sostanzialmente la valutazione d’impatto, concentrando lo sforzo analitico sulla sezione dedicata a necessità e proporzionalità: la DPIA deve dare conto, per ciascuna telecamera, delle alternative considerate e delle ragioni della scelta, nonché delle misure specificamente adottate per contenere l’impatto. La documentazione deve essere verificata periodicamente sul campo, poiché la conformità degli impianti video è intrinsecamente deperibile.

Il mascheramento tardivo non sana la violazione

Il Comune, dopo l’avvio dell’istruttoria, ha adottato il “privacy masking” per oscurare la porzione di immagine relativa all’abitazione, ma il Garante ha ritenuto tale accorgimento insufficiente. L’articolo 25 del Regolamento richiede protezione fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, con una scansione temporale precisa: l’inadempimento si perfeziona nel momento in cui il trattamento prende avvio senza le cautele richieste. Il mascheramento adottato a istruttoria avviata non sana la violazione già consumata né esclude la responsabilità per il periodo in cui il trattamento eccedente ha avuto luogo.

L’adozione tardiva della misura costituisce un indizio della sua fattibilità tecnica: se il Comune ha potuto configurare l’oscuramento in pochi giorni dopo il reclamo, ciò dimostra che nulla ne impediva l’adozione al momento dell’installazione. Si ritiene che il mascheramento debba essere adottato come misura di default in configurazione, con documentazione della configurazione stessa e verifica periodica della sua persistenza.

L’informativa generica non assolve l’obbligo di trasparenza

I cartelli informativi apposti sul territorio facevano riferimento genericamente a finalità di “sicurezza” senza fornire le informazioni previste dal Regolamento. Tale formulazione è problematica perché “sicurezza” non individua alcuna finalità determinata ed esplicita nel senso dell’articolo 5, e non corrispondeva nemmeno alle finalità effettive dichiarate in sede istruttoria, generando una divaricazione fra il trattamento dichiarato all’Autorità e quello rappresentato agli interessati. La soluzione indicata dalle Linee guida EDPB 3/2019 è il modello a due livelli: un cartello che indichi con chiarezza il titolare, le finalità espresse in termini comprensibili, il riferimento al responsabile della protezione dei dati e le coordinate per accedere all’informativa estesa; un’informativa completa pubblicata in sezione stabile del sito istituzionale.

L’approfondimento completo di questo articolo è disponibile su 01magazine.it.

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