Dal 24 gennaio 2026 nuove sanzioni per la violazione delle misure restrittive UE
Con l’entrata in vigore, dal 24 gennaio 2026, del decreto legislativo n. 211/2025, l’ordinamento italiano introduce un sistema sanzionatorio penale e amministrativo di particolare severità per le violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea. Il decreto attua la Direttiva (UE) 2024/1226 e risponde all’esigenza, avvertita a livello europeo, di superare le profonde disomogeneità tra i regimi sanzionatori nazionali.
Le disparità applicative avevano infatti favorito pratiche elusive e fenomeni di forum shopping, emersi con evidenza nel contesto delle sanzioni adottate nei confronti della Federazione Russa. L’armonizzazione dell’enforcement diventa così uno strumento essenziale di efficacia della politica estera e di sicurezza comune.
La svolta normativa: armonizzazione europea dell’enforcement
Le misure restrittive dell’Unione europea comprendono il congelamento di fondi e risorse economiche, i divieti commerciali settoriali, gli embarghi sugli armamenti e le restrizioni alla circolazione delle persone. Pur costituendo strumenti centrali della politica estera europea, la loro efficacia era stata indebolita dall’assenza di un apparato sanzionatorio uniforme.
Il D.Lgs. 211/2025 colma tale lacuna, introducendo un quadro repressivo coerente e incisivo, che equipara le violazioni delle sanzioni UE a condotte lesive di interessi sovranazionali di rilievo costituzionale.
I nuovi reati nel Codice penale
Il decreto inserisce nel Codice penale un nuovo Capo I-bis, intitolato “Dei delitti contro la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea”, collocandolo tra i delitti contro la personalità dello Stato.
Le principali fattispecie incriminatrici riguardano:
- Violazione diretta delle misure restrittive (art. 275-bis c.p.): messa a disposizione di fondi o risorse economiche a soggetti designati, omesso congelamento di asset, operazioni commerciali vietate, attività di import-export illecite. Le pene previste sono la reclusione da 3 a 8 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro.
- Condotte elusive: tipizzazione delle pratiche di circumvention, quali l’uso di documentazione falsa o dichiarazioni mendaci per occultare il titolare effettivo o il beneficiario finale delle transazioni.
- Omissione degli obblighi informativi (art. 275-ter c.p.): mancata comunicazione alle autorità competenti di informazioni relative a fondi posseduti, detenuti o controllati da soggetti designati. È prevista la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 80.000 euro, con esenzione per gli avvocati per le informazioni coperte da segreto professionale.
- Violazione delle condizioni autorizzatorie (art. 275-quater c.p.): svolgimento di attività in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.
- Responsabilità colposa (art. 275-quinquies c.p.): limitata ai casi di colpa grave relativi a prodotti militari o beni a duplice uso.
La soglia economica tra illecito amministrativo e penale
Il decreto introduce una soglia di rilevanza economica pari a 10.000 euro. Al di sotto di tale importo, la violazione integra un illecito amministrativo, sanzionato con multe da 5.000 a 50.000 euro. Al di sopra, la condotta assume rilevanza penale.
Fa eccezione il settore dei prodotti militari e dei beni a duplice uso, per i quali la rilevanza penale sussiste sempre, indipendentemente dal valore economico dell’operazione.
La responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001
Uno degli aspetti più dirompenti del nuovo sistema riguarda la responsabilità amministrativa degli enti. Il nuovo articolo 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001 estende tale responsabilità alle violazioni delle sanzioni UE, introducendo un criterio di calcolo delle sanzioni fondato sul fatturato globale annuo consolidato.
In particolare:
- per le violazioni più gravi, le sanzioni pecuniarie vanno dall’1% al 5% del fatturato globale;
- per le violazioni degli obblighi informativi, dallo 0,5% all’1% del fatturato.
Qualora il fatturato non sia determinabile, si applicano soglie fisse fino a 40 milioni di euro. Le sanzioni interdittive possono arrivare fino a sei anni e comprendono interdizione dall’attività, revoca di licenze, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ed esclusione da finanziamenti pubblici.
Gli adempimenti urgenti per imprese e operatori
L’entrata in vigore del nuovo regime impone alle imprese un’azione immediata:
- valutazione del rischio specifico in materia di sanzioni internazionali;
- aggiornamento dei Modelli 231 con protocolli dedicati alla sanctions compliance;
- implementazione di sistemi di screening delle controparti e di monitoraggio delle transazioni;
- rafforzamento delle procedure KYC e KYS;
- potenziamento dell’Organismo di Vigilanza con competenze specialistiche;
- formazione mirata del personale coinvolto nei processi esposti.
Conclusioni
Il D.Lgs. 211/2025 inaugura una nuova fase della corporate compliance europea. Le violazioni delle misure restrittive non sono più trattate come mere irregolarità amministrative, ma come condotte gravemente lesive di interessi sovranazionali.
La sanctions compliance diventa così un presidio strategico imprescindibile. Per imprese e professionisti, il mancato adeguamento espone a rischi sanzionatori, reputazionali e operativi di portata potenzialmente irreversibile. Il tempo per intervenire è ora.

