Con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198 — che ha convertito il D.L. 159/2025 (il cosiddetto “Decreto Sicurezza”) — è stato introdotto il badge digitale di cantiere: una tessera di riconoscimento elettronica, dotata di codice univoco anticontraffazione, destinata a tutti i lavoratori impiegati nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato. La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 ha fornito i primi chiarimenti operativi, chiarendo obblighi, tempistiche e confini applicativi.
Che cos’è e cosa cambia
Il badge digitale non è una novità assoluta: l’obbligo di dotare i lavoratori di una tessera di riconoscimento esiste già dal D.Lgs. 81/2008. La novità consiste nell’evoluzione tecnologica dello strumento: il nuovo badge deve essere dotato di un codice univoco anticontraffazione e potrà essere emesso in formato digitale, interoperabile con la piattaforma nazionale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Il badge potrà contenere, oltre ai dati identificativi classici (fotografia, generalità, datore di lavoro, data di assunzione), anche informazioni sul percorso formativo in materia di sicurezza e sul contratto collettivo applicato, diventando un vero e proprio “passaporto della sicurezza” del lavoratore.
Quando scatta l’obbligo
L’INL, con la Circolare n. 1/2026, ha chiarito un punto cruciale: il badge digitale non è ancora obbligatorio. La piena operatività è subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale attuativo — adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali — che dovrà definire le specifiche tecniche, i dati trattabili, i tempi di conservazione e le misure di sicurezza. Fino ad allora resta in vigore l’obbligo tradizionale del tesserino ex D.Lgs. 81/2008.
Le imprese devono quindi continuare ad applicare la normativa vigente, ma iniziare fin d’ora a prepararsi al cambiamento.
I profili privacy: le questioni da presidiare
Il badge digitale di cantiere è, nella sua essenza, un sistema di trattamento di dati personali dei lavoratori. La sua implementazione apre questioni privacy rilevanti che ogni impresa deve affrontare con attenzione.
Base giuridica
Il trattamento trova fondamento nell’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR: obbligo legale. Il consenso del lavoratore non è — né può essere — la base giuridica, in ragione dello squilibrio contrattuale del rapporto di lavoro.
Controllo a distanza
I sistemi con geolocalizzazione o geofencing rientrano nell’ambito dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: richiedono accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, oltre a un’informativa completa ai lavoratori.
DPIA obbligatoria
Il Garante (Provvedimento n. 467/2018) ha incluso nella lista dei trattamenti che richiedono la Valutazione d’Impatto (art. 35 GDPR) i sistemi tecnologici nel rapporto di lavoro che abilitino controllo a distanza, geolocalizzazione o trattamento biometrico.
Minimizzazione e finalità
I dati raccolti tramite il badge devono essere limitati a quelli strettamente necessari e non possono essere riutilizzati per finalità diverse (es. controllo delle performance, profilazione commerciale).
Cosa fare subito: la lista degli adempimenti
- Continuare ad assicurare la tessera di riconoscimento tradizionale a tutti i lavoratori in cantiere;
- Indicare nelle notifiche preliminari di cantiere il codice fiscale/P.IVA delle imprese in subappalto (obbligo già in vigore dal 31 ottobre 2025);
- Avviare la mappatura dei trattamenti connessi al futuro badge nel Registro ex art. 30 GDPR;
- Predisporre o aggiornare l’informativa privacy per i lavoratori ex art. 13 GDPR;
- Valutare la necessità di accordo sindacale per i sistemi con geolocalizzazione;
- Verificare e selezionare soluzioni tecnologiche conformi ai principi di Privacy by Design;
- Coinvolgere il DPO in tutte le fasi del processo di adeguamento.

