Sono ancora vigenti le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica” in caso di ricerche retrospettive. Lo si apprende dalla newsletter del GPDP di oggi 21/5/2024. Con riferimento al precedente post, “Proposta di emendamento dell’art. 110 del Codice Privacy”, è stato appena pubblicato il Provvedimento del 9 maggio 2024 [10016146] nel quale il Garante fornisce preziose indicazioni di natura etica e organizzativa per le ricerche retrospettive, fra le quali:
È consentito condurre ricerche quando la rivelazione di notizie concernenti la conduzione dello studio la cui conoscenza potrebbe arrecare un danno materiale o psicologico agli interessati stessi
Sono da considerare in via “del tutto residuale” i motivi di impossibilità organizzativa a contattare gli interessati in quanto implicherebbe uno sforzo sproporzionato
È necessario acquisire il parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale sul progetto di ricerca
È necessario svolgere e pubblicare la valutazione di impatto, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, dandone comunicazione al Garante
C’è ancora tanto da ragionare, ma la semplificazione è in atto.
I provvedimenti sono scaricabili qui: